Sez. 1, Sentenza n. 3988 del 29/11/1975 (Rv. 378287 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - ANTERIORE SEPARAZIONE DI FATTO - RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI SEPARATI - DISCIPLINA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - ANTERIORE SEPARAZIONE DI FATTO - RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI SEPARATI - DISCIPLINA.*
L'assegno previsto dall'art 5 della legge n 898 del 1970, a differenza dell'assegno alimentare, puo essere preteso solo dopo che sia intervenuto il titolo costitutivo, e cioe lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Esso decorre, quindi non dalla proposizione della domanda, ma dal passaggio in giudicato e dalla annotazione della sentenza, come risulta dall'art 10 della legge citata. Prima di tale momento, e nella vigenza attuale di un regime di separazione di fatto, i rapporti patrimoniali tra i coniugi restano disciplinati dagli accordi stabiliti convenzionalmente tra le parti e secondo gli adeguamenti che la reciproca situazione e le ragioni hinc et inde dedotte rendessero frattanto giustificati.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)