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Sez. 1, Sentenza n. 3988 del 29/11/1975 (Rv. 378287 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - ANTERIORE SEPARAZIONE DI FATTO - RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI SEPARATI - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1975-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378287-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - ANTERIORE SEPARAZIONE DI FATTO - RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI SEPARATI - DISCIPLINA.*

L'assegno previsto dall'art 5 della legge n 898 del 1970, a differenza dell'assegno alimentare, puo essere preteso solo dopo che sia intervenuto il titolo costitutivo, e cioe lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Esso decorre, quindi non dalla proposizione della domanda, ma dal passaggio in giudicato e dalla annotazione della sentenza, come risulta dall'art 10 della legge citata. Prima di tale momento, e nella vigenza attuale di un regime di separazione di fatto, i rapporti patrimoniali tra i coniugi restano disciplinati dagli accordi stabiliti convenzionalmente tra le parti e secondo gli adeguamenti che la reciproca situazione e le ragioni hinc et inde dedotte rendessero frattanto giustificati.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)