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Sez. L, Sentenza n. 2697 del 03/04/1990 (Rv. 466359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando la contrattazione collettiva per l'industria metalmeccanica pubblica - aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel quinto livello al lavoratore che espletava mansioni di carpentiere impiegato all'eliminazione di difetti nelle strutture di carpenteria mediante cosiddette calde). (V 2963/89, mass n 461653; (V 2820/89, mass n 463067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)