Sez. 1, Sentenza n. 42892 del 24/02/2011 Ud. (dep. 21/11/2011) Rv. 251505 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del pubblico ministero - Motivazione - Riferimento alla "insufficienza o inidoneità" - Omissione - Attestazione dell'ufficio intercettazioni della Procura - Omesso richiamo o allegazione - Rilevanza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Il decreto con il quale il P.M. autorizza l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, privo di valutazioni in ordine all'esistenza delle condizioni concretanti il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura, non può essere validamente integrato dall'attestazione dell'Ufficio intercettazioni della Procura circa l'indisponibilità dei predetti impianti, non incorporata né richiamata "per relationem" nel decreto, ma ad esso materialmente allegata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)