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Sez. 5, Sentenza n. 24661 del 11/12/2013 Ud. (dep. 11/06/2014) Rv. 259864 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della repubblica - Decreto del pubblico ministero - Motivazione - Richiamo al contenuto della attestazione dell'ufficio intercettazioni circa l'indisponibilità degli impianti - Possibilità - Obbligo di produrre l'attestazione richiamata - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259864-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Il decreto con il quale il P.M. autorizza l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, può richiamare "per relationem", al fine di giustificare l'esistenza delle condizioni concretanti il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura, il contenuto dell'attestazione dell'ufficio intercettazioni della stessa Procura circa l'indisponibilità dei predetti impianti, senza che sia necessario, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, produrre l'attestazione in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)