Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 26/06/2000 (Rv. 538050 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE | Distinzione tra porta e finestra - Apertura di una porta - Rispetto delle distanze ex artt. 905 e 906 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE
Una porta non può essere considerata semplice luce irregolare, poiché la sua funzione non è quella di illuminare un locale e di consentire il passaggio dell'aria, ma quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 cod. civ. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta - finestra).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)