Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 07/11/1974 (Rv. 371897 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - DUPLICE NATURA - ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - PRECETTO - LIMITAZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - DUPLICE NATURA - ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - PRECETTO - LIMITAZIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
La ingiunzione fiscale ha duplice natura: quella di atto di liquidazione del tributo e quella di precetto, che prelude all'esecuzione forzata. Cio non toglie che nell'ingiunzione medesima possa limitarsene espressamente l'efficacia a quella di solo atto di liquidazione del tributo. (nella specie, l'amministrazione finanziaria, nel notificare ingiunzione per il pagamento di imposta complementare di successione al curatore di un'eredita giacente, avvertiva espressamente che per il pagamento del credito tributario secondo la Determinazione della commissione provinciale delle imposte - in ordine al quale aveva gia presentato generica richiesta di collocazione - avrebbe chiesto la collocazione nello stato di graduazione a norma dell'art 498 cod civ. la SC non ha ritenuto meritevole di censura la pronunzia del giudice del merito che aveva rigettato l'opposizione proposta dal curatore, il quale aveva dedotto l'illegittimita dell'ingiunzione allegando l'impossibilita dell'Azione esecutiva individuale promossa, a suo dire, dall'amministrazione). (V 3443'72, mass n 361312).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)