Sez. 1, Sentenza n. 3443 del 24/11/1972 (Rv. 361312 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE- OPPOSIZIONE - NATURA - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST' ULTIMA DI UN DIVERSO TITOLO A FONDAMENTO DELL'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - CENSURE CONTRO IL GIUDICE DI MERITO PER LA OMESSA CONSIDERAZIONE D'UFFICIO D'UN DIVERSO TITOLO DI TASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE- OPPOSIZIONE - NATURA - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DA PARTE DI QUEST' ULTIMA DI UN DIVERSO TITOLO A FONDAMENTO DELL'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA - CENSURE CONTRO IL GIUDICE DI MERITO PER LA OMESSA CONSIDERAZIONE D'UFFICIO D'UN DIVERSO TITOLO DI TASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Nel procedimento monitorio fiscale, l'atto di ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, di guisa che l'opposizione dell'ingiunto costituisce la domanda introduttiva di un ordinario procedimento di cognizione rivolto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa tributaria; giudizio nel quale l'amministrazione finanziaria, in veste di convenuta puo dedurre un diverso titolo a giustificazione dell'ingiunzione, riconoscendo l'insussistenza di quello su cui inizialmente il procedimento stesso era stato fondato. Pertanto, l'amministrazione se in Sede di merito si e limitata a resistere all'opposizione sostenendo la legittimita dell'ingiunzione nei termini in cui e stata emessa, non puo, col ricorso per Cassazione, imputare al giudice di merito di aver trascurato un diverso titolo di tassazione. (nella specie, l'erede opponente all'ingiunzione per tassa di successione, sosteneva che alcune Disposizioni, considerate come oneri modali non detraibili, dovevano qualificarsi legati a favore di terzi. L'amministrazione finanziaria, che nelle fasi di merito si era limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione ed era rimasta soccombente, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che i giudici di appello non avrebbero dovuto dichiarare l'illegittimita dell'ingiunzione, ma dichiarare dovuta l'imposta sulle Disposizioni in esame, considerate quali legati, da parte dell'erede quale obbligato solidale con i legatari). (V 2277'71, mass n 353124).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 93, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 92, Legge 14/10/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 14/10/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)