diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10120 del 02/05/2006 (Rv. 588439 - 01)

DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Trattative per la composizione amichevole della controversia - Riconoscimento del diritto altrui - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di estinzione della fideiussione.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588439-01

DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

In materia di cause che, a norma dell'art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza, se non è espresso, può essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. A tal fine, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, non valgono, di per sé, ad impedire la decadenza. (Principio espresso in fattispecie di estinzione della fideiussione, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore nel termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)