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Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 10/11/2006 (Rv. 592723 - 01)

DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Riconoscimento implicito - Estremi - Fatto avente come presupposto l'ammissione della pretesa avversaria ed incompatibile con la volontà opposta - Principio espresso in fattispecie di estinzione della fideiussione "ex" art. 1957 cod. civ.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592723-01

DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

In materia di cause che, a norma dell'art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale esso si deve far valere, se non è espresso, può essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. (Enunciando il principio di cui in massima, in fattispecie di estinzione della fideiussione, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore nel termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., la Corte ha ritenuto che la dichiarata volontà del fideiussore di esaminare la richiesta del debitore principale di rinnovazione della fideiussione, riservandone la decisione all'organo competente, non implicasse rinunzia del fideiussore a far valere la decadenza del creditore dalla garanzia precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)