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Sez. 2, Sentenza n. 1728 del 09/06/1971 (Rv. 352196 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352196-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione della domanda giudiziale e la qualificazione delle varie richieste delle parti si risolvono in un giudizio di fatto affidato al giudice di meritò ma tale interpretazione non puo essere arbitraria ma deve essere ispirata a corretti principi di diritto e deve essere espressa con adeguata motivazione, scevra di errori logici. Il controllo della decisione di merito sotto tale profilo (immunita da errori di diritto e da vizi logici di motivazione) rientra nel compito del giudice di legittimita. (V 2975'69, mass n 342861' 616'69, mass n 338839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)