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Sez. 3, Sentenza n. 616 del 24/02/1969 (Rv. 338839 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338839-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione della domanda giudiziale rientra nel compito esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni giudizio di fatto, e sindacabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo dell'esattezza giuridica e della coerenza logica. (V. 3761-68, mass. N.337140 3756-68, mass. N.337129 2107-68, mass. N. 334255 1474-68, mass. N.333130 744-68, mass. N.331988 2083-67, mass. N.329190).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)