Sez. 1, Sentenza n. 6180 del 30/10/1985 Ud. (dep. 26/06/1986) Rv. 173209 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - PRESUPPOSTO NECESSARIO - ATTI NORMATIVI - CARENZE - PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - PRESUPPOSTO NECESSARIO - ATTI NORMATIVI - CARENZE - PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il reato di cui all'art. 659, secondo comma cod. pen. postula la esistenza di uno specifico precetto, contenuto in una legge ordinaria, in un regolamento di polizia o in una ordinanza amministrativa emanata degli organi competenti in conformità al vigente ordinamento giuridico. Ne consegue che in Mancanza di specifiche prescrizioni dettate da simili Atti normativi non è punibile per violazione della norma in esame colui che abbia esercitato un'attività (come quella attinente ad un laboratorio di falegnameria), che, in quanto rumorosa, arrechi disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone. (V mass n 107222; (V mass n 109876; (V mass n 145508; (V mass n 153820).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)