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Sez. 1, Sentenza n. 357 del 26/01/1978 (Rv. 389655 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - CONSEGUENZE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389655-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - CONSEGUENZE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Nel caso di mancata risposta all'interrogatorio formale il giudice ha la facolta, e non l'Obbligo, di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e l'Esercizio di tale facolta, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)