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Sez. 3, Sentenza n. 2690 del 16/03/1987 (Rv. 451794 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE - MANCATA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451794-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE - MANCATA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Non è viziata da omessa motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, affermando che il giudice può ritenere come ammessi valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio, e l'Esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, non è suscettibile di Sindacato in Sede di legittimità. (Conf 1260/81, mass n 411840; (Conf 5719/79, mass n 402330; (Conf 2239/78, mass n 391629; (Conf 357/78, mass n 389655).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)