Sez. 1, Ordinanza n. 408 del 22/03/1972 Cc. (dep. 04/08/1972) Rv. 121757 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MINORE INFRADICIOTTENNE - LEGITTIMITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MINORE INFRADICIOTTENNE - LEGITTIMITA.*
E legittimo il provvedimento di diffida adottato nei confronti del minore infradiciottenne sia perche i presupposti di condotta specifica legittimanti la diffida possono verificarsi anche riguardo ai minori fra i quattordici ed i diciotto anni, sia perche, relativamente al suddetto atto amministrativo, non e ravvisabile un conflitto di norme tra l' art 1 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, avente per obbietto la prevenzione in senso lato delle condotte idonee a suscitare un pericolo sociale(per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita), e le misure previste dalla disciplina minorile, precipuamente intese alla rieducazione di soggetti che manifestino irregolarita nella condotta e nel carattere.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)