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Sez. 1, Ordinanza n. 408 del 22/03/1972 Cc. (dep. 04/08/1972) Rv. 121757 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MINORE INFRADICIOTTENNE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1972-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121757-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MINORE INFRADICIOTTENNE - LEGITTIMITA.*

E legittimo il provvedimento di diffida adottato nei confronti del minore infradiciottenne sia perche i presupposti di condotta specifica legittimanti la diffida possono verificarsi anche riguardo ai minori fra i quattordici ed i diciotto anni, sia perche, relativamente al suddetto atto amministrativo, non e ravvisabile un conflitto di norme tra l' art 1 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, avente per obbietto la prevenzione in senso lato delle condotte idonee a suscitare un pericolo sociale(per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita), e le misure previste dalla disciplina minorile, precipuamente intese alla rieducazione di soggetti che manifestino irregolarita nella condotta e nel carattere.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)