Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 29/11/1973 (Rv. 367127 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE ANALITICA E DOCUMENTATA - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALICITA - SANZIONE DI NULLITA - LIMITI - OMESSA DICHIARAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE ANALITICA E DOCUMENTATA - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALICITA - SANZIONE DI NULLITA - LIMITI - OMESSA DICHIARAZIONE.*
Qualora il contribuente abbia presentato una denunzia dei redditi completa, esponendo analiticamente gli elementi del reddito e corredando la dichiarazione di dati, mediante esibizione di libri, scritture e documenti, l'accertamento tributario non puo prescindere dalla denunzia stessa e l'ufficio deve, a pena di nullita, motivare specificamente l'accertamento medesimo, mentre tale motivazione analitica non e richiesta qualora il contribuente abbia omesso di dichiarare il reddito cui l'accertamento si riferisce. (Conf 908/71, mass n 350811).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)