Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 27/02/1980 (Rv. 404894 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONTRIBUENTE NON SOGGETTO A TASSAZIONE IN BASE A BILANCIO - DENUNCIA ANALITICA, MA PRIVA DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO SINTETICO - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONTRIBUENTE NON SOGGETTO A TASSAZIONE IN BASE A BILANCIO - DENUNCIA ANALITICA, MA PRIVA DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO SINTETICO - AMMISSIBILITA.*
E legittimo il ricorso all'accertamento induttivo-sintetico del reddito non solo nel caso in cui difetti o sia incompleta la denuncia dei redditi, o questa sia priva di carattere analitico, ma anche ogni qualvolta tale carattere sia del tutto apparente, riferendosi ad elementi contabili sprovvisti di ogni giustificazione. In particolare, qualora si tratti di contribuente non soggetto a tassazione in base a bilancio, l'amministrazione finanziaria puo sempre procedere ad accertamento induttivo-sintetico, anche se la denuncia e formulata in modo analitico, nel caso in cui manchino i documenti giustificativi o, quanto meno, il riferimento ai medesimi, di talche l'ufficio non sia in grado di effettuare i necessari controlli. (V 3273/73, mass n 367127; (V 908/71, mass n 350811).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)