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Sez. L, Sentenza n. 12324 del 21/08/2003 (Rv. 566150 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Tecnici di volo - Limite di età per la pensione - Opzione per la prosecuzione del rapporto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566150-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE

Con riferimento al rapporto di lavoro dei tecnici di volo, il lavoratore ultrasessantenne che abbia maturato i requisiti pensionistici può esercitare l'opzione prevista dalla varie leggi (art. 6, legge n. 54 del 1982 e art. 6, legge n. 407 del 1990) per la prosecuzione del rapporto solo se le mansioni corrispondenti alla qualifica possono ancora essere legittimamente svolte, nei limiti di età previsti dalle norme sulle licenze (di sessantacinque anni per i tecnici di volo, ai sensi dell'art. 9, del d.P.R. n. 566 del 1988). (Nella specie la S.C. ha confermato - correggendo la motivazione - la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un tecnico di volo effettuato al compimento del sessantesimo anno, nonostante l'esercizio del diritto di opzione, fondandolo sulla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma secondo, legge n. 480 del 1988).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1982 num. 54 art. 6, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., DPR 18/11/1988 num. 566 art. 9, Legge 30/10/1988 num. 480 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)