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Sez. L, Sentenza n. 7297 del 24/07/1998 (Rv. 517475 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Piloti di aeromobili - Compimento del sessantesimo an | Piloti di aeromobili - Compimento del sessantesimo anno di età - Prosecuzione del rapporto di lavoro dopo tale data - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517475-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Piloti di aeromobili - Compimento del sessantesimo an

Con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, ove il pilota al compimento del sessantesimo anno non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto prosegue con lo stesso regime di stabilità, reale od obbligatoria, in precedenza applicabile ed il datore di lavoro è onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota. Ove invece il pilota ultrasessantenne abbia maturato i requisiti pensionistici, può esercitare l'opzione (artt. 6 legge n.54 del 1982 e 6 legge n.407 del 1990 e succ. mod.) per la prosecuzione del rapporto (con conseguente protrazione del regime generale del licenziamento individuale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età) solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possano ancora essere legittimamente svolte pur dopo la riduzione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota per il compimento del sessantesimo anno ex art. 9, comma secondo, lett. a), d.P.R. n. 566 del 1988, come sostituito dall'art. 1, lett. a) d.P.R. n.279 del 1992 del 1988, che, dopo la sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Stato, sez. VI, n.577 del 1997, va letto nel senso che - fermo restando il limite di età di sessantanni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo - il limite è differito a sessantacinque anni unicamente se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché il comandante ed il copilota abbiano meno di sessantanni. Sicché, se le mansioni corrispondenti alla qualifica (nella specie di pilota comandante) non possono più essere svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessantesimo anno di età, il rapporto diventa liberamente recedibile.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., DPR 18/11/1988 num. 566 art. 9, DPR 27/03/1992 num. 279 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)