diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2542 del 02/03/1993 (Rv. 481189 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Crediti in genere | Sequestro del prezzo di appalto delle opere pubbliche - Subordinazione all'autorizzazione dell'autorità amministrativa da cui l'impresa dipende - Disciplina ex art. 351 della legge n. 2248 all. F del 1865 - Applicabilità all'esecuzione forzata per espropriazione - Prezzo dell'appalto - Impignorabilità del credito dell'appaltatore - Eccezione sollevata dall'amministrazione appaltante in sede di dichiarazione resa quale terzo debitore pignorato - Assegnazione del credito nonostante l'eccezione - Rimedi opponibili dall'amministrazione appaltante - Opposizione all'ordinanza di assegnazione - Litisconsorzio necessario del debitore esecutato.
Stato
decisa il 1993-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481189-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Crediti in genere

L'art. 351 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che subordina il sequestro del prezzo di appalto delle opere pubbliche, durante la loro esecuzione, all'autorizzazione dell'autorità amministrativa da cui l'impresa dipende, deve ritenersi applicabile, anche per effetto dell'art. 545 ultimo comma cod. proc. civ., che fa salve tutte le limitazioni di legge, alla esecuzione forzata per espropriazione, in relazione alla quale ricorrono le medesime esigenze di tutela dell'interesse dell'amministrazione al regolare compimento dell'opera, che sono alla base della predetta disposizione dell'art. 351. Pertanto, l'amministrazione appaltante che, quale terzo debitore pignorato, nel rendere la dichiarazione sull'esistenza del credito dell'appaltatore - e debitore esecutato - per il prezzo dell'appalto, ne abbia altresì eccepito l'impignorabilità per difetto dell'autorizzazione suddetta, è legittimata - in caso di avvenuta assegnazione del credito nonostante tale eccezione - a far valere il suddetto interesse avvalendosi di rimedi apprestati dal processo esecutivo, con la conseguenza che, qualora proponga opposizione all'ordinanza di assegnazione, il susseguente giudizio, se qualificato, come di opposizione agli atti esecutivi, deve svolgersi nel contraddittorio necessario del debitore esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)