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Sez. 3, Sentenza n. 9630 del 16/06/2003 (Rv. 564304 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Pignoramento - Sequestro conservativo - Limite ex art. 545 cod. proc. civ. - Fondamento - Richiamo a Corte cost., n. 491 del 1987 e n. 302 del 1998 - Cessione del credito - Applicabilità del limite in favore del cessionario - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564304-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

In materia di espropriazione forzata e sequestro conservativo dei crediti, il limite stabilito dagli artt. 545, quarto comma, e 671, cod. proc. civ., all'assoggettamento a pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro previsti dall'art. 545, terzo comma, cod. proc. civ., fissato nella misura di un quinto, rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico e costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito, cosicché non è opponibile dal cessionario del credito ai suoi creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)