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Sez. L, Sentenza n. 1811 del 23/02/1994 (Rv. 485429 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente di parte - In genere | Omissione della nomina o mancanza della sua partecipazione alle operazioni e della sua relazione - Conseguenze - Motivato dissenso da parte del difensore rispetto alla C.T.U. e contestazioni tecnico- scientifiche - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485429-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente di parte - In genere

Poiché la nomina del consulente, a sensi dell'art. 201 cod. proc. civ., costituisce mera facoltà della parte, l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'Ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)