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Sez. L, Sentenza n. 9721 del 17/11/1994 (Rv. 488674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento contrattuale diverso da quello legislativo ex art. 2120, secondo comma cod. civ. nel testo "ex lege" n. 297 del 1982 - Validità - Estensione al richiamo della contrattazione precedente contenente disposizioni nulle siccome contrarie all'art. 2120 cod. civ. nella formulazione anteriore alla legge n. 297 del 1982 - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Con riferimento al disposto dell'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art.1, legge 29 maggio 1982, n. 297 - che fa salva la diversa (rispetto a quella legislativa) nozione di retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto fissata dai contratti collettivi stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge - si deve escludere che un contratto collettivo (nella specie, C.C.N.L. 17 giugno 1982 per i lavoratori autoferrotranviari), nulla disponendo in ordine al trattamento di fine rapporto, operi validamente detta deroga richiamando in proposito la contrattazione precedente, contenente disposizioni nulle in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all'art. 2120 cod. civ. nella formulazione anteriore alla citata legge n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 27/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 27/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)