Sez. 1, Sentenza n. 5019 del 02/03/2009 (Rv. 618179 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Delibera di esclusione dalla società del socio accomandatario - Revoca dello stesso dall'amministrazione della società - Autonomia dei due atti - Configurabilità - Fondamento - Incidenza sullo stato di socio dell'amministratore - Sussistenza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso jure" anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario, ben potendo sussistere, in tale compagine, anche soci accomandatari che non siano amministratori, come desumibile dall'art. 2318 cod. civ.; ne consegue che le questioni dell'esclusione del socio (nella specie, ritenuta dal giudice di merito di competenza degli arbitri, in forza di clausola compromissoria prevista nell'atto costitutivo) e della revoca dell'amministratore per giusta causa (nella specie, oggetto di contestazione promossa dall'interessato avanti al giudice e culminata in pronuncia di illegittimità dell'atto) restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2319
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)