Sez. 1, Sentenza n. 15197 del 29/11/2001 (Rv. 550750 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Art. 2259 cod. civ. - Revoca dell'amministratore di società semplice per giusta causa - Richiesta del singolo socio al giudice - Applicabilità - Incidenza sullo stato di socio dell'amministratore - Configurabilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
Alle società in accomandita semplice è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell'art. 2259, terzo comma, cod. civ., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore, la quale non incide, peraltro, sulla qualità di socio dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2259 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)