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Sez. L, Sentenza n. 8618 del 11/08/1993 (Rv. 483425 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Omissione - Disciplina ex art. 1 legge n. 11 del 1986 - Portata - Adempimento entro il 20 febbraio 1986 da parte dei soggetti in mora - Obbligo di pagamento delle somme aggiuntive - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1993-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483425-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

In tema di omissioni contributive, l'art. 1 della legge n. 11 del 1986 (di conversione con modifiche del D.L. n. 688 del 1985) prevede una limitata efficacia retroattiva della nuova disciplina, con esclusivo riguardo ai contributi e premi dovuti fino a tutto il 20 novembre 1985 non adempiuti nel termine del 20 febbraio 1986; in base a tale disposizione, i soggetti in mora per i suddetti debiti contributivi sono tenuti, in caso di adempimento entro il 20 febbraio 1986, al pagamento delle somme aggiuntive, restando soltanto esentati dal più rigoroso regime dettato dalla medesima legge n.11 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)