Sez. L, Sentenza n. 13099 del 08/09/2003 (Rv. 566646 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Omissione - Disciplina ex art. 1 legge n. 11 del 1986 - Determinazione delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso versamento - Funzione delle somme - Risarcitoria e non sanzionatoria - Natura di sanzione civile - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l'innovazione introdotta dall'art. 1 del decreto legge n. 688\1985, convertito in legge n.11 del 1986, consistente nella determinazione delle somme aggiuntive dovute dai datori di lavoro all'INAIL in caso di omesso o parziale pagamento dei premi assicurativi dovuti a tutto il luglio 1985, quando i soggetti non abbiano provveduto al versamento entro il termine del 20 febbraio 1986, prevede una disciplina limitatamente retroattiva, contro la quale non può essere invocato il principio di non retroattività delle sanzioni amministrative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, atteso che la somma aggiuntiva ha funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria, configurandosi, secondo la testuale indicazione contenuta nel primo comma del citato art. 1 del d.l. n. 688 del 1985, quale sanzione civile.
Riferimenti normativi: Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)