Sez. 5, Sentenza n. 1835 del 28/01/2010 (Rv. 611564 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Regione Sicilia - Enti economici regionali e società collegate - Contributi erogati dalla Regione per il pagamento del TFR a dipendenti prepensionati - Sopravvenienze attive - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi erogati dalla Regione Sicilia, in virtù delle leggi regionali n. 23 del 1982 e n. 46 del 1984, in favore degli enti economici regionali e delle società ad essi collegate, e destinati a coprire i costi derivanti dal pagamento dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti beneficiari di pensionamento anticipato, vanno considerati sopravvenienze attive, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), in quanto si tratta di risorse finanziarie di cui l'impresa ha beneficiato a titolo gratuito, per estinguere passività che su di essa sarebbero gravate.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55 com. 2 lett. A, Legge Reg. Sicilia 26/03/1982 num. 23, Legge Reg. Sicilia 10/08/1984 num. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)