Sez. 5, Sentenza n. 17522 del 12/10/2012 (Rv. 623938 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Finanziamenti concessi a norma della legge n. 488 del 1992 - "Concessione provvisoria" - Sopravvenienze attive - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di determinazione del reddito di impresa, le somme corrisposte per effetto del decreto di "concessione provvisoria" del contributo di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi dell'art. 55, comma terzo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - per il quale sono considerati tali i proventi in denaro corrisposti a titolo di contributo, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili -, e non, invece, debito nei confronti dell'ente erogatore, in quanto il provvedimento indicato, determinando a norma dell'art. 7 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, l'impegno dell'importo dell'agevolazione da parte del Ministero competente, già costituisce la fonte del diritto di credito per il beneficiario, e non, più limitatamente, l'assenso all'erogazione di una parte del contributo anteriormente al sorgere del diritto di credito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)