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Sez. 5, Sentenza n. 10126 del 21/09/1995 Ud. (dep. 04/10/1995) Rv. 203004 - 01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Abbandono di persone minori o incapaci | Nozione di abbandono - Violazione del dovere giuridico di cura o custodia - Pericolo per l'incolumità della persona - Condotta di chi non si allontani dal soggetto passivo, ma ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo - Sussistenza del reato - Fattispecie: donna rimasta molte ore accanto al marito caduto a terra per emorragia cerebrale - Mancanza di tempestiva richiesta di aiuto - Responsabilità.
Stato
decisa il 1995-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203004-01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Abbandono di persone minori o incapaci

Nel reato di abbandono di persona minore o incapace (art. 591 cod. pen.), l'elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona. Risponde, pertanto, del delitto in questione colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità della imputata che era rimasta tutta la notte e la mattinata successiva accanto al marito già gravemente sofferente, caduto a terra siccome colpito da emorragia cerebrale e solo dopo circa sedici ore aveva chiesto aiuto ad un vicino, che aveva fatto intervenire un'autoambulanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)