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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 01/03/1973 (Rv. 362622 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI - APERTURA DI CREDITO - IN CONTO CORRENTE - FACOLTA DEL BENEFICIARIO - POTERI E OBBLIGHI DELLA BANCA - MANCATO PAGAMENTO DELLE CAMBIALI - AZIONE DELLA BANCA NEI CONFRONTI DELLO SCONTATARIO - FINE DELL'APERTURA DI CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362622-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI - APERTURA DI CREDITO - IN CONTO CORRENTE - FACOLTA DEL BENEFICIARIO - POTERI E OBBLIGHI DELLA BANCA - MANCATO PAGAMENTO DELLE CAMBIALI - AZIONE DELLA BANCA NEI CONFRONTI DELLO SCONTATARIO - FINE DELL'APERTURA DI CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nello sconto cambiario combinato con l'apertura di credito in conto corrente, in cui il beneficiario puo utilizzare il credito soltanto scontando presso la banca cambiali emesse a proprio favore, la banca, mentre assume l'Obbligo di provvedere allo sconto di cambiali, individuate volta a volta che vengono presentate dal cliente, fino al limite del fido, e di mettere a disposizione di lui, attraverso l'accredito sul conto, l'importo dei titoli decurtato dell'interesse di sconto, acquista d'altra parte il diritto di ottenere il pagamento dei titoli scontati alla scadenza, perche attraverso tale riscossione avviene, secondo il regolamento contrattuale posto in essere, la chiusura della singola operazione, con il ripristino della disponibilita per il cliente. Nella descritta fattispecie il collegamento funzionale dell'accredito con il contestuale negozio di sconto si risolve nella dipendenza del primo dall'esito del secondo, nel senso che, non verificandosi il pagamento da parte del debitore cambiario, nasce a favore della banca il diritto di agire nei confronti del cliente con le azioni che le spettano in forza del contratto di sconto (art 1859, primo comma, cod civ), senza dover attendere la fine del rapporto di apertura di credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1859, Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)