Sez. 1, Sentenza n. 4718 del 28/04/1995 (Rv. 492045 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI | Collegamento con un'apertura di credito regolata in conto corrente - Conseguenze.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI
Qualora lo sconto cambiario sia collegato con un'apertura di credito regolata in conto corrente, la banca scontante può agire per la restituzione della somma anticipata tutte le volte che il credito scontato non sia soddisfatto alla scadenza, senza dover attendere la cessazione del rapporto di apertura di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)