Sez. 2, Sentenza n. 154 del 16/01/1973 (Rv. 361923 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLE INDAGINI - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - ACCERTAMENTO DI FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLE INDAGINI - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Il consulente tecnico, anche senza espressa e preventiva autorizzazione del giudice puo compiere i necessari accertamenti su fatti intimamente collegati con il quesito cui sia stato chiamato a rispondere ed il giudice correttamente ne puo valutare il risultato in armonia con ogni altro elemento acquisito al processo e conseguentemente, se del caso, puo negare l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (Conf 2699/69, mass n 342382).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)