Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 19/07/1969 (Rv. 342382 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DEI FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DEL RISULTATO - POTERE DEL GIUDICE - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DEI FATTI COLLEGATI - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE DEL RISULTATO - POTERE DEL GIUDICE - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il consulente tecnico, anche senza espressa e preventiva autorizzazione del giudice, puo compiere i necessari accertamenti su fatti intimamente collegati con il quesito cui sia stato chiamato a rispondere, ed il giudice correttamente ne puo valutare il risultato in armonia con ogni altro elemento acquisito al processo e, conseguentemente, se del caso, puo negare l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori ogni qualvolta ritenga di avere raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (V. 284-69, massima n.338267 3432-68, massima n.336534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)