Sez. U, Sentenza n. 3657 del 08/08/1989 (Rv. 463610 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - DOMANDA INTESA ALL'ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DI CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO ALTRUI - PROPOSTA CONTRO UN'IMPRESA CON SEDE ALL'ESTERO - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - DOMANDA INTESA ALL'ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DI CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO ALTRUI - PROPOSTA CONTRO UN'IMPRESA CON SEDE ALL'ESTERO - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo alla domanda diretta ad accertare che la fabbricazione e vendita di determinati prodotti non costituisca contraffazione di brevetto altrui o concorrenza sleale, la quale sia proposta nei confronti di impresa con Sede all'estero (senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio in Italia da essa effettuata al limitato fine della procedura occorrente per ottenere il brevetto), deve negarsi, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, atteso che tale giurisdizione non può essere riconosciuta in base all'art. 75 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 sui brevetti per invenzioni industriali, trattandosi di norma la cui applicazione è espressamente esclusa dall'art. 3 di detta convenzione, e, inoltre, non è ricollegabile ad alcuno dei criteri contemplati dalla convenzione medesima, né, in particolare, a quello dell'art. 5 n. 3 (riguardante fatti dannosi già avvenuti e non meramente eventuali e futuri), od a quello dell'art. 6 n. 3 (in tema di attrazione della domanda riconvenzionale nella cognizione del giudice della domanda principale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 6, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)