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Sez. U, Sentenza n. 19550 del 19/12/2003 (Rv. 569100 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Domanda intesa all'accertamento della mancanza di illiceità brevettuale di una condotta di mercato (e della conseguente inesistenza di attività di concorrenza sleale) - Proposta contro un'impresa con sede all'estero - Disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Giurisdizione del giudice italiano ai sensi del criterio di collegamento di cui all'art. 5, numero 3, di detta Convenzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569100-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

Con riguardo alla domanda, proposta nei confronti di società con sede all'estero, diretta ad accertare che una certa condotta di mercato (nella specie, l'attività di produzione e messa in commercio di determinati prodotti), svolta in Italia, non costituisca violazione dei diritti di esclusiva fondati su altrui brevetto europeo per invenzione né concorrenza sleale, deve negarsi, nella disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la giurisdizione del giudice italiano, non potendo tale giurisdizione essere riconosciuta in base all'art. 5, primo comma, numero 3, di detta Convenzione (il quale - in deroga al criterio di collegamento, costituente principio generale della materia, del domicilio del convenuto, ai sensi dell'art. 2 della medesima Convenzione - introduce la possibilità che, in materia di delitti o quasi delitti, il medesimo venga citato presso il giudice di altro Stato contraente, "davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto"), giacché il presupposto della giurisdizione del giudice del luogo del danno è un evento dannoso che si pretende certo (e, come tale, antecedente la domanda), mentre la domanda di accertamento negativo della illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) di una certa condotta non postula affatto un evento dannoso già verificatosi e non è quindi funzionale all'accertamento di un danno; del resto, consentire di adire il giudice del luogo nel quale il danno non si sarebbe, per stessa affermazione dell'attore, verificato, significherebbe impedire alla controparte di far valere, in base al danno che invece essa affermasse positivamente, il suo diritto ad agire innanzi al giudice del luogo in cui "l'evento dannoso è avvenuto".

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)