Sez. 1, Sentenza n. 550 del 30/01/1989 (Rv. 461651 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - UNICA ATTIVITÀ DI IMPRESA - PLURALITÀ DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - UNICA ATTIVITÀ DI IMPRESA - PLURALITÀ DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il principio che, in presenza di più imprese facenti capo al medesimo soggetto, ma aventi Sede principale in diversi luoghi, il fallimento può essere dichiarato legittimamente da più tribunali, con la conseguenza che al conflitto positivo che così si determina può porsi rimedio in base al criterio della priorità temporale nella dichiarazione di fallimento, non può operare nel caso in cui i diversi fallimenti siano stati dichiarati in relazione all'unica attività d'impresa del fallito, giacché in questo caso uno è il luogo in cui l'impresa ha la sua Sede principale ed è in base ad esso che va individuato l'unico tribunale che ha Competenza per la dichiarazione di fallimento. (Conf 4181/84, mass n 436133, sulla prima parte della massima; (Conf 3995/82, mass n 421953, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)