Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 05/07/1982 (Rv. 421953 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONA ESERCITANTE DISTINTE ATTIVITÀ ATTRAVERSO AUTONOME ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI IN LUOGHI DIVERSI - CRITERIO DELLA SEDE PRINCIPALE - ESCLUSIONE - PRINCIPI DELLA PREVENZIONE E DELLA UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONA ESERCITANTE DISTINTE ATTIVITÀ ATTRAVERSO AUTONOME ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI IN LUOGHI DIVERSI - CRITERIO DELLA SEDE PRINCIPALE - ESCLUSIONE - PRINCIPI DELLA PREVENZIONE E DELLA UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Per l'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, nei confronti della persona che abbia esercitato distinte attività attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali in luoghi diversi, non può trovare applicazione il criterio della Sede principale dell'impresa, di cui all'art. 9 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, riguardante la diversa ipotesi del soggetto con unica attività imprenditoriale. In tale situazione, pertanto, spettando astrattamente la Competenza a tutti i tribunali dei luoghi in cui abbiano Sede le varie imprese, devono operare i principi della prevenzione e della necessaria unitarietà della procedura concorsuale, con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento emessa da uno di detti tribunali radica definitivamente presso lo stesso la Competenza, ed osta a che gli altri tribunali possano successivamente dichiarare il fallimento dello stesso soggetto. (Conf 166/78, mass n 389462).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)