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Sez. 1, Sentenza n. 345 del 10/02/1971 (Rv. 349880 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - DI DIRITTO PRIVATO - ATTI AMMINISTRATIVI - PRESUPPOSTI - REGOLE SULLA LORO INVALIDITA -DISCIPLINA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349880-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - DI DIRITTO PRIVATO - ATTI AMMINISTRATIVI - PRESUPPOSTI - REGOLE SULLA LORO INVALIDITA -DISCIPLINA DEL CONTRATTO.*

I contratti di diritto privato dei comuni hanno come presupposti degli Atti amministrativi, in quanto la volonta negoziale del comune non puo legittimamente manifestarsi se non dopo che gli organi competenti abbiano adottato, nelle forme previste dalla legge, una deliberazione in ordine al contenuto del contratto e che, in rapporto a tale deliberazione siano intervenuti i controlli preventivi e successivi (autorizzazioni, approvazioni e visti), prescritti dalla legge. Tanto la deliberazione di concludere il contratto, avente natura di atto programmatico, quanto gli Atti posti in essere in vista ed in funzione di tale deliberazione, sono, infatti, veri e propri Atti amministrativi, soggetti, come tali, alla particolare disciplina di questa categoria di Atti, comprese le regole relative alla loro eventuale invalidita. I contratti posti in essere dai comuni sono, invece, soggetti, per cio che attiene al loro contenuto negoziale, ai requisiti di validita e alle modalita accessorie, alla disciplina del diritto privato, alle norme del quale deve farsi riferimento per stabilire se il grado dell'invalidita che eventualmente li infici sia quello della nullita o della annullabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)