Sez. L, Sentenza n. 4501 del 28/07/1984 (Rv. 436401 - 01)
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO DI UN DIPENDENTE - VALIDITÀ - LIMITI - IMPLICITA RINUNCIA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO DI UN DIPENDENTE - VALIDITÀ - LIMITI - IMPLICITA RINUNCIA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
L'atto negoziale, con il quale un consorzio di bonifica riconosca un diritto di credito del proprio dipendente, è valido ed operante indipendentemente dalla circostanza che implichi rinuncia ad avvalersi dell'Estinzione per prescrizione (già maturata) del diritto stesso, sempreché esso non comporti una variazione del bilancio dell'ente, atteso che, in tale ipotesi, la sua efficacia resta condizionata al visto prefettizio, secondo la previsione dell'art. 63 del R.d. 13 febbraio 1933 n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale. (V 527/83, mass n 425311; (V 345/71, mass n 349880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)