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Sez. 5, Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024 (Rv. 671642-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671642-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, poiché, pur avendo il giudice del merito corretto l'errore materiale in essa contenuto senza previamente disporre la notifica dell'istanza alla controparte, non era contestato che il procuratore della parte istante si fosse dichiarato antistatario e non era stato chiarito quale fosse il pregiudizio derivante dal versare le spese di lite ad un soggetto piuttosto che ad un altro).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)