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Sez. L, Sentenza n. 594 del 15/01/2016 (Rv. 638247 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie in tema di opposizione a cartella esattoriale e intimazione di pagamento.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638247-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dal concessionario, nell'ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali e correlativa intimazione di pagamento, della sola parte della sentenza relativa all'opposizione agli atti esecutivi e non anche di quella relativa alla contestuale opposizione all'esecuzione, data la definitività dell'accertamento in ordine all'inefficacia dell'atto esecutivo derivante dal vizio di omessa notifica tempestiva della cartella posto a base di entrambe le opposizioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)