Sez. 3, Sentenza n. 1246 del 13/03/1978 (Rv. 390599 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - CREDITO DELLO AFFITTUARIO PER I MIGLIORAMENTI - DECORRENZA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA AFFITTO ORDINARIO ED AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - CONSEGUENZA NELL'IPOTESI DI SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NELLA QUALITA DI AFFITTANTE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - CREDITO DELLO AFFITTUARIO PER I MIGLIORAMENTI - DECORRENZA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA AFFITTO ORDINARIO ED AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - CONSEGUENZA NELL'IPOTESI DI SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NELLA QUALITA DI AFFITTANTE.*
Mentre nell'affitto ordinario di fondi rustici il credito dello affittuario per i miglioramenti matura "alla fine dell'affitto" (art 1633, secondo comma, cod civ), nell'affitto a coltivatore diretto lo stesso credito matura alla fine di ciascun anno agrario (art 1651, secondo comma, cod civ). da cio consegue che, in caso di successione a titolo particolare nella qualita di affittante, il dante causa e obbligato a pagare all'affittuario coltivatore diretto le indennita maturate in ciascun anno prima della successione, anche se esse vengano richieste, tutte insieme, quando la successione stessa si verifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1633, Cod. Civ. art. 1651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)