Sez. 3, Sentenza n. 772 del 07/02/1986 (Rv. 444315 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - MIGLIORAMENTI ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - REGIME APPLICABILE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - MIGLIORAMENTI ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - REGIME APPLICABILE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ.*
In tema di miglioramenti eseguiti dall'affittuario al fondo rustico anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1651 cod. civ. il quale stabilisce che la loro sussistenza deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario e che l'indennità deve essere subito corrisposta. Tuttavia, non ponendo tale norma un termine di decadenza - in quanto diretta a favorire il coltivatore diretto e fargli conseguire sollecitamente il compenso dell'opera compiuta - è consentito allo stesso di richiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto, restando, ai fini della operatività delle cause estintive, prescrizione o rinuncia del relativo diritto, il momento d'insorgenza dello stesso ancorato alla fine della relativa annata agraria. (V 3284/79, mass n 399669; (V 1246/78, mass n 390599).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)