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Sez. L, Sentenza n. 5280 del 03/04/2012 (Rv. 621796 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA | Obbligo di contribuzione alla "gestione separata" dell'INPGI - Condizioni - Iscrizione nell'elenco dell'albo e svolgimento di attività giornalistica autonoma - Necessità - Abitualità dell'attività giornalistica - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621796-01

STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA

Il giornalista pubblicista ha l'obbligo di contribuire alla "gestione separata" dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) se è iscritto nell'elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)