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Sez. L, Sentenza n. 27608 del 29/12/2006 (Rv. 594271 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Svolgimento di attività giornalistica da parte di soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 2126 c.c. - Diritto alla continuazione del rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594271-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

L'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico o di praticantato giornalistico; peraltro, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto iscritto solamente in detto elenco non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso che tra gli effetti fatti salvi rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione; di conseguenza, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico esercitato in mancanza di iscrizione nell'albo professionale ed in presenza della sola iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, c. 1, cod. civ., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore assumendone l'illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)