Sez. 4, Sentenza n. 2038 del 27/08/1996 Cc. (dep. 02/09/1996) Rv. 206295 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | A seguito di annullamento con rinvio della decisione emessa dal Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod.proc. pen. in ordine a rigetto di istanza di revoca di custodia cautelare in carcere - Conferma della misura per ragioni diverse da quelle poste a base dell'annullamento - Potere del giudice di rinvio - Esclusione - Esigenza cautelare non considerata nell'ordinanza applicativa della misura - Ravvisabilità da parte del giudice di rinvio - Possibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Qualora la Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, annulli con rinvio la decisione emessa dal Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. in ordine a rigetto di istanza di revoca di custodia cautelare in carcere, non è consentito al giudice di rinvio, in base al principio di devoluzione precisato dall'art. 627 cod. proc. pen., confermare la misura per ragioni diverse da quelle poste a base dell'annullamento né introdurre una tematica del tutto esclusa dal contraddittorio, vale a dire un'esigenza cautelare non considerata nella stessa ordinanza applicativa della misura, circa la quale si è formato il cosiddetto giudicato cautelare, in sede di rinvio su punti specifici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)