Sez. 6, Sentenza n. 2527 del 06/11/2003 Cc. (dep. 24/01/2004) Rv. 227894 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Misura cautelare emessa dal Tribunale del riesame su appello del P.M. - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Giudizio di rinvio - Fatti nuovi emersi dopo l'emissione della misura cautelare - Potere cognitivo del giudice di rinvio - Legittimità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di appello avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari, il giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. dispone di un ampio potere cognitivo così da poter prendere in considerazione fatti nuovi emersi dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare. Peraltro, a seguito di annullamento con rinvio, tale potere è condizionato, oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello non siano tali da comportare autonomamente un'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)