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Sez. 5, Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024 (Rv. 671605-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Plurime dichiarazioni negoziali - Incorporazione in uno o più documenti diversi - Sottoposizione ad imposta di registro - Rilevanza - Effetto giuridico finale - Attività riqualificatoria dell'Ufficio - Limiti - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671605-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'incorporazione in un solo documento di plurime dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti oppure l'incorporazione in documenti diversi di plurime dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo, sono tecniche operative alternative che, tuttavia, non escludono la sottoposizione ad imposta di registro dell'atto in base alla natura dell'effetto giuridico finale, non potendo l'attività riqualificatoria dell'Ufficio travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non riqualificabile come cessione d'azienda la cessione delle quote di una s.r.l., sebbene preceduta dal conferimento di tale azienda nella s.r.l. predetta).

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)