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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5748 del 09/03/2018 (Rv. 649762 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Imposta di registro su atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nella formulazione antecedente alla l. n. 205 del 2017) - Natura - Norma antielusiva - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649762-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta dei registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nella formulazione anteriore alla l. n. 205 del 2017), non è norma predisposta al recupero di imposte "eluse", dando rilievo, in sede di qualificazione giuridica degli atti negoziali presentati a registrazione, non già all'"abuso" in relazione a determinate operazioni economiche, che non rileva a fini impositivi, bensì all'effetto giuridico finale oggettivamente prodotto dagli atti registrati, il cui contenuto economico è indice di capacità contributiva, con la conseguenza che non è richiesta la prova dell'esistenza di valide ragioni economiche dell'operazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)